Avvocato Domenico Esposito
 

 

ECCESSO DI VELOCITA’ SU STRADE NON CLASSIFICATE COME PERICOLOSE DAL PREFETTO DEVE ESSERE CONTESTATO IMMEDIATAMENTE

Secondo il Giudice di Pace di Lecce:

  •  l’infrazione deve essere contestata sempre immediatamente, tranne che nelle strade individuate dal Prefetto come pericolose;

  • gli agenti operanti devono sempre dare conto, nel verbale d’accertamento, delle motivazioni per cui non hanno proceduto alla contestazione immediata.

 

Giudice di Pace di Lecce
Sentenza 28 marzo 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Nicola Brunetti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero del molo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 28.3.2008, promossa da: (…), difeso dalI’avv. (…) e (…), domiciliataria, Ricorrente

CONTRO

Comune di Lecce, in persona del sindaco pro-tempere, difeso dal (…), delegato, Resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il 21.11.2007, (…) proponeva opposizione avverso il verbale n. VX 463 7/2007 della polizia municipale di Lecce, redatto in data 11.9.2007 con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di Euro 148,00, oltre accessori, per presunta violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada, accertata con apparecchiatura denominata Trafflpax Speedophot.

Il ricorrente eccepivala mancanza di contestazione immediata del verbale, ed altro.

Esibiva copia del verbale di accertamento notificatagli.

L’amministrazione resistente si costituiva contestando l’assunto dell’opponente.
Il 28.3.2008 la causa veniva trattenuta per la decisione con lettura del dispositivo in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta fondato e va accolto.

L’art. 201 C.d.S, dopo la recente modifica, ha escluso l’obbligo di contestazione immediata nel caso di strade indicate dal Prefetto competente con apposito decreto. Non risulta dagli atti che la strada ove è stata rilevata l’infrazione in questione rientri in tale casistica.

L’infrazione non è stata contestata immediatamente, così come previsto sia .dall’art. 200 comma 1 del Codice della Strada, sia dalla Corte di Cassazione con pronuncia 1 Febbraio-3 Aprile 2000 n. 4010, con ciò ledendo il diritto del cittadino ad esporre eventuali osservazioni e giustificazioni.
Inoltre, a norma dell’art. 201 C.d.S.. i motivi che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata, devono essere, con congrua e non generica nè preordinata esposizione, indicati nel verbale da notificare al trasgressore.

Nel verbale impugnato si legge: «Velocità rilevata con apposito apparecchio che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo dopo che il veicolo oggetto della rilevazione è a distanza dal posto di accertamento e comunque la pattuglia a valle, appositamente predisposta, era impegnata nella contestazione di altra violazione ai limiti di velocità».
Tale motivazione oltre che generica e «standardizzata» appare confusa e contraddittoria perché non è dato capire se l’infrazione non è stata contestata immediatamente perché l’apparecchiatura consente la rilevazione dell’illecito in tempo successivo o perché la pattuglia era impegnata in altra contestazione.

Ora, pur non intendendo questo giudice vagliare l’organizzazione del servizio della P.A. per la rilevazione e contestazione immediata delle infrazioni, non può ignorarsi che presso questo Ufficio pendono centinaia di ricorsi contro il comune di (…) per fattispecie identiche nelle quali i verbalizzanti hanno fornito sempre le medesime giustificazioni.

Tali giustificazioni non possono ritenersi valide e plausibili, considerato che, non rientrando la via (…) (pressi distributore benzina Api) tra le strade individuate dal Prefetto nelle quali non è necessario procedere alla contestazione immediata, di fatto, dato l’alto numero di mancate contestazioni, beneficia, ingiustificatamente, dello stesso regime di dette strade.

Tutte le altre questioni restano assorbite.

Quanto sopra detto rende illegittimo il verbale di accertamento di cui innanzi che va quindi annullato con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale n° VIX 4637/07 della Polizia Municipale di Lecce con ogni conseguenza di legge.

Spese compensate. Lecce, 28.3.08.